La classificazione dei rifiuti è il punto di partenza per l’innesco di una filiera molto complessa che può terminare con la “fine della qualifica di rifiuto – end of waste – recupero di energia o smaltimento” come previsto dalla casistica di cui agli allegati B – C alla parte IV delD.Lgs 152/06.
Dalla Decisione 2000/532/CE che ha definito “Il Catalogo Europeo dei rifiuti”, la normativa ha sviluppato un percorso di definizione dei dettagli e specificazioni basati sull’esperienza e sulle problematiche di settore, nonché sulla corretta gestione sulla base delle “migliori tecniche disponibili”; pertanto dalla direttiva 2008/98/CE che tra l’altro definiva le caratteristiche di pericolo (le vecchie H), si è passati , con la base dell’art. 184 del D.Lgs 152/06, tramite i vari regolamenti, dal CLP (1272/2008) e Reg 1357/2014 alle nuove caratteristiche “HP”.
Il nuovo catalogo Europeo è stato ridisegnato dalla Decisione 2014/955/UE poi rettificata ulteriormente il 06 Aprile 2018 riguardo la nomenclatura ed esplicitazione di alcuni codici.
Per la definizione delle HP il background normativo raccoglie molteplici disposizioni in evoluzione continua sulla base dei dati empirici del settore: dai regolamenti sugli inquinanti organici persistenti (Reg. 1342/2014, Reg. UE 460/2016 etc), alle ulteriori specificazioni del Regolamento UE 2016/1179 del 19 luglio 201, al REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017 per la determinazione dell’HP14 “Ecotossico”.
Pertanto la classificazione del rifiuto, “onere del produttore” è una procedura alquanto delicata e piena di accorgimenti che nasce dalle informazioni di base del produttore date dall’attività, processo produttivo e qual salto finale che porta alla determinazione del codice CER, mediante l’ausilio di un supporto normativo molto vasto.